di Francesco Maisto
Sintetiche annotazioni a margine del dibattito sulla relazione del dr. Ferrannini ( Per una cura responsabile dei pazienti autori di reato) e mia (Decisione di sorveglianza e responsabilità medica) al Seminario pubblico della Regione Umbria e dell'Università di Perugia su "Tutela della salute mentale e responsabilità penale degli operatori dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari" il 17 gennaio 2014.
Seminario denso, molto seguito sia dai giuristi, dagli operatori della psichiatria del territorio, sia dagli operatori penitenziari.
Sono emerse con prepotenza due importanti questioni che rischiano di amplificare le posizioni critiche sulla chiusura degli Opg e/ o sulla conformazione delle "strutture" sostitutive".
In primo luogo, era prevedibile la riproposizione della contraddizione tra alleanza terapeutica, tipica del percorso volontario del paziente, ed induzione alla terapia del " reo- folle" per effetto di un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza o del Tribunale di Sorveglianza, mentre non lo era la prospettata stretta relazione tra posizione di garanzia del medico e psichiatria difensiva.
In altri termini, taluni interventi amplificano la portata della sentenza della Corte di Cassazione (di "conferma") di condanna per i fatti di Imola, non solo estrapolando concetti astratti dalla narrazione dei fatti di quella Comunità, ma anche presentando quella decisione come un arresto giurisprudenziale in luogo delle tante sentenze della Cassazione di segno opposto. E questa rappresenta una prima circostanza idonea a mettere in guardia e sulla difensiva gli operatori.
In secondo luogo, viene distorto il significato complessivo e reale di alcune ordinanze del Magistrato di Sorveglianza di Firenze di revoca o di attenuazione della misura di sicurezza dell'opg. di Montelupo Fiorentino e contestuale "invio" del paziente al Servizio del territorio.
Quelle ordinanze si adeguano innanzitutto, al nuovo dettato normativo (pleonastico, ma rafforzativo) di revocare "senza indugio" la misura di sicurezza all'atto della cessazione della pericolosità sociale. E poi, con argomentazione sovrabbondante, al contempo inutile, discetta sulla posizione di garanzia del responsabile del Servizio.
Orbene, come e' noto, quel che conta è il dispositivo di qualsiasi provvedimento giurisdizionale e questi dispositivi non attribuiscono, come del resto non potrebbero, una posizione di garanzia ulteriore.
E così, il combinato disposto implementa una psichiatria difensiva supponendo come amplificata la formula della posizione di garanzia.
E' dunque importante una continua actio finium regundorum tra giustizia penale in fase esecutiva e quella psichiatrica implicata per statuto nella collaborazione per la realizzazione di percorsi di deistituzionalizzazione.