Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: dopo il voto del Senato, che ha migliorato il Decreto Legge 52/2014, si è avviato l’esame del provvedimento alla Camera.

Ci auguriamo l’iter si concluda presto e bene: così da far scattare il “conto alla rovescia” per la chiusura degli OPG e attuare le nuove norme.

Secondo il testo sin qui approvato, queste le novità:

  1. VERIFICA E COMMISSARIAMENTO
    Tra sei mesi c’è la verifica (Ministeri Salute e Giustizia e Comitato paritetico interistituzionale OPG) sull’attuazione da parte delle Regioni delle nuove norme. I programmi regionali devono dimostrare che entro il 31 marzo 2015 gli OPG saranno effettivamente chiusi. Altrimenti scatta subito il commissariamento per le regioni inadempienti.
  2. REGIONI POSSONO RIVEDERE PROGRAMMI REMS: A FAVORE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE
    Dati i tempi, giustamente, così stretti, è previsto che le Regioni possano rivedere i programmi sulle Rems, riducendo i posti e re-investendo i finanziamenti per potenziare i servizi di salute mentale (*1) . Le Rems, se le nuove norme sono applicate correttamente, diventano una soluzione quantomeno residuale, visto le nuove disposizioni che privilegiano le misure alternative all’internamento (vedi punto 4) e quelle relative alla pericolosità sociale (vedi punto 5). Perciò insistiamo affinché le Regioni rivedano i loro programmi.

        *1)  Articolo 1 comma 1 bis: Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche”;

  3. OBBLIGO DEI PROGRAMMI DI DIMISSIONE
    Entro 45 giorni dall’approvazione della legge, le Regioni devono trasmettere a Governo e a Magistratura i programmi di dimissione degli attuali internati in OPG (al 1.4.2014), motivando le ragioni che dovessero impedirle (e comunque l’internamento è eccezionale e transitorio) (*2).
        *2)  Articolo 1 comma 1 ter: Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l’eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.
  4. DI NORMA SI ADOTTANO MISURE ALTERNATIVE ALL’INTERNAMENTO
    Il giudice, anche di sorveglianza, adotta misure alternative al ricovero in OPG, salvo eccezioni (*3), anche per misure provvisorie e per dimissioni. Perciò sarà importante che Regioni (Asl e loro servizi) e Magistratura stabiliscano protocolli di collaborazione.
       *3) Articolo 1 comma 1 “Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia,salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale”
  5. NON SI ATTRIBUISCE LA PERICOLOSITA SOCIALE PERCHE’ LA PERSONA E’ EMARGINATA O LASCIATA SENZA CURE
    Le condizioni economico sociali dell’individuo e la mancanza del progetto terapeutico individuale non possono più motivare la pericolosità sociale e quindi l'internamento, e non giustificano più le proroghe. Oggi invece un malato proprio perché è senza cure e abbandonato dai servizi spesso può essere valutato socialmente pericoloso. Lo stesso spesso accade ad un malato povero, emarginato, senza casa che può diventare, per questa ragione, socialmente pericoloso e può così finire in OPG. Con le nuove norme non dovrà più succedere che l’internamento in OPG e le proroghe della misura di sicurezza si adottino per carenze di assistenza comunitaria o individuale sul territorio o per la condizione di svantaggio sociale della persona.
  6. LIMITE ALLA DURATA DELLA MISURA DI SICUREZZA (STOP ERGASTOLI BIANCHI)
    La durata massima della misura di sicurezza non può essere superiore a quella della pena per corrispondente reato (massimo edittale). Quindi c’è un limite alle proroghe e uno stop ai cosiddetti "ergastoli bianchi".
  7. TAVOLO MONITORAGGIO OPG
    Entro 30 giorni dall’approvazione della Legge, viene istituito un Tavolo per il superamento degli OPG, che relaziona al Parlamento.

La proroga della chiusura degli OPG è stata, non solo da noi, giudicata come un fatto negativo. Pur restando per noi fermo l’obiettivo di abolire gli OPG con la modica del codice penale, intanto è utile che le nuove norme siano approvate anche alla Camera. Così il faticoso processo del superamento degli OPG può rientrare nei binari della legge 180, che chiudendo i manicomi restituì dignità, diritti e speranze a tante persone. E come per la legge 180, se il Parlamento approverà le nuove norme sugli OPG, ora bisognerà applicarle: perciò il "fronte della mobilitazione" si sposta nelle regioni e nei territori e riguarda il diritto alla salute mentale di tutte e di tutti.

 

P. StopOPG, Stefano Cecconi e Giovanna Del Giudice
5 maggio 2014


 

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Il Testo del Decreto con le modifiche (approvato al Senato)1.27 MB