Normativa

Legge n. 81 del 31 maggio 2014

 

Legge n. 81 del 31 maggio 2014: il Testo del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (…) coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81 … recante: «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.», VEDI ALLEGATO pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Testo Legge 81/2014 coordinato con DL 31 marzo 2014, n. 52

Testo del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2014), coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81 recante: «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.». (14A04143) (GU Serie Generale n.125 del 31-5-2014)

 

Testo Legge 81/2014 coordinato con DL 31 marzo 2014, n. 52 (…)

Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: dopo il voto del Senato, che ha migliorato il Decreto Legge 52/2014, si è avviato l’esame del provvedimento alla Camera.

Ci auguriamo l’iter si concluda presto e bene: così da far scattare il “conto alla rovescia” per la chiusura degli OPG e attuare le nuove norme.

Secondo il testo sin qui approvato, queste le novità:

  1. VERIFICA E COMMISSARIAMENTO
    Tra sei mesi c’è la verifica (Ministeri Salute e Giustizia e Comitato paritetico interistituzionale OPG) sull’attuazione da parte delle Regioni delle nuove norme. I programmi regionali devono dimostrare che entro il 31 marzo 2015 gli OPG saranno effettivamente chiusi. Altrimenti scatta subito il commissariamento per le regioni inadempienti.
  2. REGIONI POSSONO RIVEDERE PROGRAMMI REMS: A FAVORE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE
    Dati i tempi, giustamente, così stretti, è previsto che le Regioni possano rivedere i programmi sulle Rems, riducendo i posti e re-investendo i finanziamenti per potenziare i servizi di salute mentale (*1) . Le Rems, se le nuove norme sono applicate correttamente, diventano una soluzione quantomeno residuale, visto le nuove disposizioni che privilegiano le misure alternative all’internamento (vedi punto 4) e quelle relative alla pericolosità sociale (vedi punto 5). Perciò insistiamo affinché le Regioni rivedano i loro programmi.

        *1)  Articolo 1 comma 1 bis: Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche”;

  3. OBBLIGO DEI PROGRAMMI DI DIMISSIONE
    Entro 45 giorni dall’approvazione della legge, le Regioni devono trasmettere a Governo e a Magistratura i programmi di dimissione degli attuali internati in OPG (al 1.4.2014), motivando le ragioni che dovessero impedirle (e comunque l’internamento è eccezionale e transitorio) (*2).
        *2)  Articolo 1 comma 1 ter: Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l’eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.
  4. DI NORMA SI ADOTTANO MISURE ALTERNATIVE ALL’INTERNAMENTO
    Il giudice, anche di sorveglianza, adotta misure alternative al ricovero in OPG, salvo eccezioni (*3), anche per misure provvisorie e per dimissioni. Perciò sarà importante che Regioni (Asl e loro servizi) e Magistratura stabiliscano protocolli di collaborazione.
       *3) Articolo 1 comma 1 “Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia,salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale”
  5. NON SI ATTRIBUISCE LA PERICOLOSITA SOCIALE PERCHE’ LA PERSONA E’ EMARGINATA O LASCIATA SENZA CURE
    Le condizioni economico sociali dell’individuo e la mancanza del progetto terapeutico individuale non possono più motivare la pericolosità sociale e quindi l'internamento, e non giustificano più le proroghe. Oggi invece un malato proprio perché è senza cure e abbandonato dai servizi spesso può essere valutato socialmente pericoloso. Lo stesso spesso accade ad un malato povero, emarginato, senza casa che può diventare, per questa ragione, socialmente pericoloso e può così finire in OPG. Con le nuove norme non dovrà più succedere che l’internamento in OPG e le proroghe della misura di sicurezza si adottino per carenze di assistenza comunitaria o individuale sul territorio o per la condizione di svantaggio sociale della persona.
  6. LIMITE ALLA DURATA DELLA MISURA DI SICUREZZA (STOP ERGASTOLI BIANCHI)
    La durata massima della misura di sicurezza non può essere superiore a quella della pena per corrispondente reato (massimo edittale). Quindi c’è un limite alle proroghe e uno stop ai cosiddetti "ergastoli bianchi".
  7. TAVOLO MONITORAGGIO OPG
    Entro 30 giorni dall’approvazione della Legge, viene istituito un Tavolo per il superamento degli OPG, che relaziona al Parlamento.

La proroga della chiusura degli OPG è stata, non solo da noi, giudicata come un fatto negativo. Pur restando per noi fermo l’obiettivo di abolire gli OPG con la modica del codice penale, intanto è utile che le nuove norme siano approvate anche alla Camera. Così il faticoso processo del superamento degli OPG può rientrare nei binari della legge 180, che chiudendo i manicomi restituì dignità, diritti e speranze a tante persone. E come per la legge 180, se il Parlamento approverà le nuove norme sugli OPG, ora bisognerà applicarle: perciò il "fronte della mobilitazione" si sposta nelle regioni e nei territori e riguarda il diritto alla salute mentale di tutte e di tutti.

 

P. StopOPG, Stefano Cecconi e Giovanna Del Giudice
5 maggio 2014


 

Decreto Legge superamento OPG: al Senato iniziato l’iter per la conversione in Legge …

 

Il Decreto Legge 56/2014 “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” ha iniziato l’iter parlamentare per la conversione in Legge.

È stato assegnato in sede referente come Disegno di Legge S. 1417 (testo e relazioni) alle Commissioni V (Giustizia) e XII (Igiene e Sanità) del Senato.

 

 

Ministero della Salute: i Programmi delle singole Regioni per il superamento degli OPG

I Programmi delle singole Regioni per il superamento degli OPG: sono in gran parte destinati a costruire le REMS (Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sciurezza - i cd. miniOPG), come risulta peraltro dalla Relazione del Governo sugli OPG del 16.12.2013 presentata al Parlamento

(Fonte: pagina web speciale del Ministero della Salute)

PROGRAMMI IN FORMATO PDF


Abruzzo - Molise

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download
  • Decreto 17 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale n. 42 del 20/2/2014)    download

 

Basilicata

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari     download

Calabria

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download
  • Ministero della salute. Decreto 9 ottobre 2013
    Approvazione del programma, per la regione Calabria, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari 
    (G.U. Serie Generale n. 285 del 05/12/2013)    download

Campania

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download

     

  • Ministero della salute. Decreto 9 ottobre 2013
    Approvazione del programma, per la regione Campania, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
    (G.U. Serie Generale n. 285 del 05/12/2013)     download
     

Emilia-Romagna

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download

     

  • Ministero della salute. Decreto 9 ottobre 2013
    Approvazione del programma, per la regione Emilia Romagna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
    (G.U. Serie Generale , n. 285 del 05/12/2013)    download

Friuli Venezia Giulia

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download
  • Ministero della Salute. Decreto 22 ottobre 2013
    Approvazione del programma, presentato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
    (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2013)    download
     

Lazio

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari     download
  • Ministero della salute. Decreto 9 ottobre 2013
    Approvazione del programma, per la regione Lazio, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
    (G.U. Serie Generale n. 286 del 06/12/2013)    download

Liguria

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download

     

  • Ministero della salute. Decreto 9 ottobre 2013
    Approvazione del programma, per la regione Liguria, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
    (G.U. Serie Generale n. 285 del 05/12/2013)    download

Lombardia - Valle d'Aosta

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download
  • Integrazione al Programma di utilizzo delle risorse destinate a Regione Lombardia … per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari … da realizzare mediante utilizzo delle risorse destinate alla regione Valle d’Aosta/Vallee d'Aoste    download
  • Decreto 14 gennaio 2014 (G.U. Serie Generale n. 46 del 25/2/2014)    download

Marche

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download
     
  • Ministero della salute. Decreto 9 ottobre 2013
    Approvazione del programma, per la regione Marche, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
    (G.U. Serie Generale n. 288 del 09/12/2013)    download

Piemonte

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download

Puglia

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download

Sardegna

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download
  • Ministero della salute. Decreto 9 ottobre 2013
    Approvazione del programma, per la regione Sardegna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
    (G.U. Serie Generale n. 286 del 06/12/2013)    download

Toscana – Umbria
 

  • Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari    download

Riparto 55 milioni superamenti OPG la Delibera CIPE in Gazzetta Ufficiale

Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 15/2013). (13A06126)

(GU Serie Generale n.166 del 17-7-2013)

 

OPG: il testo della Legge 23 maggio 2013 n. 57 articolo 1 (coordinato con il Decreto Legge 24/2013)

A fondo della prima pagina e nella seconda pagina dell'allegato è visibile il testo dell’articolo 3 ter della Legge 9/2012 come modificato dalla legge 57.

NDR: ulteriori modifiche di cui alla L.81/2014

 

 

Decreto Legge n. 24 del 25 marzo 2013

Il testo del Decreto Legge n. 24 del 25 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale 26.3.2013) con cui il Governo ha rinviato il termine di attuazione delle norme sugli OPG, con le modifiche apportate alla legge 9/2012

Ad una prima lettura vediamo che:

  • il termine del 31.3.2013 è rinviato ma specificando che: “Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi (mentre prima era scritto:  … dal 31.3.2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie  …)
  • E’ precisato che i programmi regionali, da presentare al Ministero della Salute entro il 15 maggio 2013 devono favorire misure alternative all’internamento: Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a  incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5 e comunque a  favorire  l'adozione di misure  alternative all'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero anche nelle nuove strutture di cui al comma 2, potenziando i  servizi  di salute mentale sul territorio."; 
    Questa precisazione, pur non essendo una modifica ancora adeguata della legge 9/2012 (le strutture speciali rimangono) e per nulla scontata nella sua applicazione, tuttavia apre una possibilità per le misure alternative, che in questi mesi avevamo richiesto fosse esplicitamente prevista nella norma.
  • È previsto un “commissario unico” per le regioni inadempienti (che al 15.5.2013 non hanno presentato il programma o che successivamente non lo attuano)

A breve un nostro commento più preciso e quindi un’iniziativa verso il Parlamento, che entro i prossimi sessanta giorni dovrà convertire in legge il Decreto, pena la sua decadenza.

Stefano Cecconi

Accordo Conferenza Unificata del 13-11-2011

Accordo ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281 sul documento recante "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e nelle Case di Cura e Custodia di cui allegato C al DPCM 1 aprile 2008.

LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. (GU n. 42 del 20-2-2012): Art. 3-ter.  (Disposizioni  per  il  definitivo  superamento  degli ospedali  psichiatrici  giudiziari).

Conferenza Unificata del 26/11/2009

Conferenza Unificata del 26/11/2009 - Accordo concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e di indirizzi di carattere prioritario negli OPG e nelle Case di Cura di Custodia (CCC)

Conferenza Unificata del 31/7/2008 - Accordo su tavoli tecnici

Accordo sulla costituzione di tavoli tecnici tra Stato, regioni, Provincie e AA.LL in materia di sanità penitenziaria

Allegato C al DPCM del 1/4/2008

Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia

Linee di indirizzo del SSN

Ministero della Salute - Ministero della Giustizia
Linee di indirizzo per gli interventi del SSN a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli ist. penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale

DPCM 1/4/2008

Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria

DLgs n. 230 del 22 giugno 1999

Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge legge 30 novembre 1998, n. 419 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 132

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costruzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

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